Art. 1.

      1. All'articolo 3 del decreto-legge 25 settembre 2001, n. 351, convertito con modificazioni, dalla legge 23 novembre 2001, n. 410, e successive modificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

          a) al comma 8, le parole: «, escluse quelle di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse;

          b) il comma 13 è abrogato;

          c) al comma 14, le parole: «non di pregio ai sensi del comma 13» sono soppresse;

          d) al comma 20, le parole: «, escluse quelle considerate di pregio ai sensi del comma 13,» sono soppresse.